SOMMARIO: 1. L’”elenco degli esperti” ed il parallelo con gli altri Albi. 2. Le diverse categorie di “esperti”. 3. E’ davvero il miglior risultato in termini di “specializzazione” ? 4. Il ruolo delle Camere di Commercio e della Commissione. 5. La concreta possibilità di entrata in funzione della “composizione negoziata della crisi”.
1. L’attenzione del tessuto professionale ed imprenditoriale è in questi giorni catturata dalle novità recate nello schema di Decreto Legge che, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 5 agosto e non ancora approdato in Gazzetta Ufficiale, presenta alcuni profili di assoluta novità, oltre a differire ulteriormente l’entrata in vigore del Codice della Crisi di Impresa.
Tra le tante innovazioni presenti nel testo normativo sicura attenzione merita, anche per i riverberi in chiave pratica, la nuova figura dell’”esperto”, soggetto deputato ad assistere l’imprenditore nella procedura di “composizione negoziata della crisi”; con un ulteriore innesto di altra e separata figura qualificata che agita ancora una volta il mondo delle professioni che sembra proprio non trovare pace.
Già il Codice della Crisi recato dal D.Lgs. n° 14 del 12 gennaio 2019 aveva, in prima istanza e con effetto apparentemente anticipato rispetto a quello dell’entrata in vigore dell’intero impianto normativo, introdotto l’”Albo dei soggetti incaricati della gestione e del controllo nelle procedure” con una disposizione generale, contenuta all’art.356, disciplinante l’istituzione del Registro; demandando poi al successivo art. 357 (anch’esso di efficacia immediata) il funzionamento dell’Albo ed all’art. 358 (con entrata in vigore però posticipata) i “requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure”. Definendo così una scansione temporale che aveva già generato grande incertezza interpretativa, complicata ulteriormente dal rimando, contenuto nell’art. 357, ad un “Decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, (dopo un primo operato rinvio) entro il 30 giugno 2020” e disciplinante, in buona sostanza, le modalità di iscrizione e di vigilanza dell’Albo.
Decreto di cui, tuttavia, a tacer dell’anomalia del rimando nel Correttivo ad un termine futuro ma già spirato, si sono perse completamente le tracce con un imbarazzante silenzio che fa pensare ad un addio anticipato al Codice della Crisi .
A parte un’inconsistente parentesi che si rinviene in una singolare proposta di legge [1] il tema delle specializzazioni torna ad essere attuale nel nuovo schema di DL che, all’art. 3, introduce, senza alcun richiamo all’Albo di cui al Codice della Crisi (che, come detto, contiene disposizioni in parte già vigenti) un nuovo “elenco di esperti” istituito presso le Camere di Commercio capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e Bolzano, destinato ad accogliere un coacervo di soggetti cui è richiesta una professionalità molto specifica nel campo della ristrutturazione aziendale che la relazione illustrativa al decreto qualifica come “professionisti di esperienza o altri soggetti muniti di competenze ben determinate”.
I criteri per l’iscrizione al nuovo “elenco di esperti” risultano compositi necessitando di una preventiva appartenenza ad albi e/o di una accertata esperienza, nonché di una successiva richiesta formazione.
Sono destinati, infatti, a “far parte dell’elenco innanzitutto gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all’albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista per i dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e, inoltre, i consulenti del lavoro che, oltre all’anzianità di iscrizione nell’ordine professionale di appartenenza di cinque anni, forniscano prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca quella di coloro che, avendo gestito imprese nell’ambito di procedimenti di risanamento conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all’imprenditore in crisi avendo operato nel suo stesso settore o in settori similari che ne rendano utilizzabile l’esperienza e la professionalità acquisiti”.
A ciò deve, però, necessariamente aggiungersi l’altro indispensabile requisito di accesso che risiede nella formazione specifica nella materia della ristrutturazione aziendale e nelle tecniche di facilitazione e mediazione il cui contenuto dovrà essere decifrato nell’emanando Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia previsto dall’art. 5 comma 2, con il quale, secondo le indicazioni fornite “si intende garantire l’uniformità a livello nazionale della formazione stessa”.
2. La prima sensazione che si ricava è quella di un rinnovato interesse per il mondo professionale che il legislatore vorrebbe estremamente qualificato creando un primo sbarramento all’ingresso rinvenibile nella quinquennale anzianità di iscrizione ai singoli Albi (ritenuta capace di assicurare la maturazione di un’adeguata esperienza professionale); da rafforzare per gli avvocati ed i consulenti del lavoro, ritenuti “non necessariamente formati nel settore aziendalistico”, con documentazione comprovante ulteriori esperienze e risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale.
Includendo, infine, anche coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati.
Il sistema così congegnato tende, dunque, da un lato ad accomunare professionisti di diversa estrazione (seppur con necessità per alcuni di documentare le esperienze professionali raggiunte) includendo anche soggetti che non risultano appartenere ad alcun Albo; e dall’altro ad escludere i professionisti “certificati” che non abbiano ancora raggiunto il limite di iscrizione all’Albo di cinque anni (evidentemente perché non ancora ritenuti “maturi” per trattare tali affari), consentendo, invece, ad un amministratore o dirigente di “prima nomina” che abbia concluso, quand’anche positivamente, un unico percorso di risanamento della sua impresa, di conseguire un titolo abilitante all’iscrizione, seppur, almeno sembra, limitatamente al settore in cui questi ha operato (o in quelli similari).
Certo è che, in ogni caso e per tutte le categorie sopra elencate[2] “l’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il Decreto Dirigenziale del Ministero della Giustizia di cui al comma 2.” (cfr. art. 3 co.4), costituendo essa l’ulteriore elemento caratterizzante, in uno ai requisiti già illustrati, atto a consentire l’iscrizione nell’elenco.
3. Ciò posto si impongono alcune considerazioni dovendosi dapprima interrogare se davvero una siffatta articolazione garantisca il miglior risultato possibile in termini di specializzazione, in considerazione anche delle premesse che animano l’istituto di nuova formulazione[3].
A ben vedere, per come l’impianto è stato pensato, per aversi un soggetto “esperto” è sufficiente per un dottore commercialista essere stato iscritto all’Albo da almeno cinque anni (oltre ovviamente ad aver conseguito la formazione specifica secondo le future disposizioni del Decreto Dirigenziale) pur senza aver mai trattato materie della crisi di impresa; restando invece precluso l’accesso a quel dottore commercialista che, pur avendo maturato esperienza nello specifico settore, si trovi ad essere iscritto da meno di cinque anni, senza neppure poter accedere al percorso formativo.
Ed allora delle due l’una: o si ritiene che la “specializzazione” sia garantita da una qualificata formazione, nel qual caso non avrebbe alcun senso privare i giovani professionisti di una concreta opportunità; o si valuta che il requisito caratterizzante sia quello della competenza (sempre in uno a quello della formazione) ed in tal caso sembrerebbe più consono richiedere anche al dottore commercialista di dare prova di concrete esperienze svolte nel campo della ristrutturazione e/o delle procedure concorsuali, non sembrando bastevole una mera iscrizione quinquennale all’Albo.
Del resto non sfugge come una disposizione di tal fatta si ponga in aperto contrasto con l’articolazione dell’Albo prevista dal combinato disposto di cui agli art. 352, 356,357 e 358 del Codice della Crisi.
Basti ricordare che per il collegio di esperti individuato in seno all’OCRI , (dal quale impianto promana la più strutturata “composizione negoziale della crisi”) chiamato a gestire il procedimento di allerta ed assistere l'imprenditore, è previsto all’art. 352 CCI che “1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati “; dando così rilievo all’esperienza maturata e non certo all’anzianità di iscrizione.
Tenendo, altresì, conto che lo stesso art. 356, istitutivo dell’Albo, individua combinati percorsi di formazione e, per il cd “primo popolamento”, di esperienza concreta [4], ma non certo dà rilievo alla permanenza in seno all’Albo.
D’altronde un accesso “aperto” anche a chi non ha maturato una grande esperienza può essere agevolmente calmierato con i criteri di nomina che, affidati alle Commissioni costituite presso le Camere di Commercio, debbono tener conto della “professionalità e delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa istante” [5], oltre che dei “percorsi formativi già seguiti dai professionisti che possono essere affiancati - quale ulteriore elemento di valutazione delle competenze del singolo professionista, pur senza sostituire la formazione specifica, necessariamente ritagliata sulle caratteristiche dello strumento che si va ad introdurre”.
4. Ciò fornisce lo spunto per esaminare l’assetto e gli ulteriori attori della negoziazione, partendo dall’analisi del co.3 dell’art. 3 il quale dispone che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano sia formato un elenco di esperti; con una scelta giustificata dal fine di “consentire una migliore gestione dell’elenco e delle nomine da parte degli uffici camerali di maggiori dimensioni”. Con obbligo, per ciascuna camera di commercio, di designare il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti, nonché dell’accertamento della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Nell’articolazione interna della Camera di Commercio si individua una apposita Commissione deputata a nominare gli esperti, ai sensi del comma 6 dell’art. 3. Detta Commissione resta in carica per due anni ed è composta da un magistrato (designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), da un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da un membro designato dal Prefetto; essa decide a maggioranza e, se inerte nei termini prefissati, viene sostituita nella designazione dal presidente della camera di commercio presso cui è costituita la commissione, nei successivi due giorni lavorativi.
Sulla falsariga del sistema degli OCRI si è voluto mantenere il procedimento della negoziazione fuori dalle aule di giustizia (salvo alcune parentesi incidentali) lasciando le nomine all’interno delle Camere di Commercio chiamate preventivamente a costituire le Commissioni, a loro volta chiamate a nominare gli esperti. La norma individua i soggetti deputati a designare i membri ma nulla dice, al momento, in ordine alle professionalità richieste per far parte del Collegio, salvo che per quelle di derivazione giudiziale (essendo appannaggio ovviamente di un magistrato che si auspica sia individuato all’interno della Sezione Fallimentare del Tribunale di competenza al fine di mantenere un requisito di territorialità); di più tace del tutto sui criteri di nomina dei componenti della Commissione.
Diversamente, per la gestione delle nomine degli esperti, affidata alle commissioni di cui si è detto, è previsto un criterio “di rotazione e trasparenza” con obbligo di pubblicazione in apposita sezione dei rispettivi siti istituzionali degli incarichi conferiti a ciascun esperto ed i relativi curricula e stabilendo il limite di non più di due incarichi in contemporanea; rievocando, così, il principio di rotazione, sostitutivo di quello della turnazione, che il recente Decreto Correttivo del 05.11.2020 in G.U. al n° 276 aveva emendato per le motivazioni che si possono cogliere dalla lettura della relazione illustrativa a detto Correttivo.
5. Nel delineato contesto non vi è dubbio che la formazione rappresenti in ogni caso un elemento cardine dell’impianto. Al momento tutto è rinviato a quel Decreto Dirigenziale di cui all’art. 3 comma 2 ed all’art. 5 comma 2, chiamato, in maniera ambiziosa, a stabilire la “specifica formazione”, oltre alle indicazioni operative per la redazione del piano ed il test pratico per la verifica di perseguibilità del risanamento.
Il che, a ben vedere, introduce una problematica, forse trascurata, in termini di concreta possibilità di entrata in funzione della “composizione negoziata della crisi” prevista per il prossimo 15 novembre 2021.
E’ vero, infatti, che il Decreto dovrà essere emanato “entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” con una voluta applicazione a scaglioni della norma proprio per consentire, come si legge dal commento all’art. 27, “la realizzazione della piattaforma, la formazione dell’elenco e la formazione degli esperti in epoca antecedente all’entrata in vigore della disciplina in materia di composizione negoziata, onde assicurarne l’immediata effettiva operatività”.
Fatto sta che, nonostante l’impegno dei redattori del testo sia stato davvero notevole, il sistema rischia di entrare in vigore senza i suoi principali “attori” (id est non riuscirà materialmente a funzionare). Pur volendo immaginare che i contenuti siano già sufficientemente dettagliati ed ammesso che i termini, non perentori e tra l’altro non ancora decorrenti, vengano rispettati (ma l’esperienza del decreto richiamato dall’art. 357 del Codice della Crisi non lascia ben sperare) il Decreto Dirigenziale potrà ragionevolmente ed ottimisticamente vedere la luce per la fine del mese di settembre 2021 individuando, “le materie di studio e la tipologia del docente”, oltre alla durata dell’iter formativo che, sulla scorta di quanto disposto nei paralleli percorsi di cui all’art. 356 del CCI e del DM 202/2014, si ritiene non possa essere inferiore alle 40 ore (e, auspicabilmente, non inferiore alle 200 ore per le categorie non propriamente di formazione aziendalistica o quantomeno per i soggetti non appartenenti ad alcun Albo professionale).
E’, allora, alquanto difficile immaginare che per la prefissata data del 15 novembre 2021 l’intero impianto sia già pronto, dotato di una piattaforma operante e strutturato con elenchi di formati professionisti pronti per essere nominati; ciò in quanto occorrerà concedere un giusto lasso temporale per organizzare, ma soprattutto per completare la necessaria formazione (appannaggio degli ordini professionali, delle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, delle associazioni di riferimento); senza contare l’ulteriore sforzo organizzativo richiesto alle articolazioni interne delle camere di commercio chiamate alla formazione e tenuta delle Commissioni ed alla designazione del soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell’elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti, nonché della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.
A meno di non voler pensare ad un sistema di “primo popolamento” come già accaduto per l’avvio della disciplina del sovraindebitamento o a rivedere l’intero assetto, con un ritorno al passato puntando sul quel “decreto mai nato” cui fa riferimento l’art. 357 CCI che, presumibilmente ed auspicabilmente più avanti nel percorso di avanzamento e completamento, potrebbe finalmente approdare e risolvere contemporaneamente vecchie e nuove problematiche.
Di certo occorrerà fare tutto con la massima celerità perché, come condivisibilmente sostenuto, il mondo imprenditoriale, soprattutto delle piccole e medie imprese, non può più attendere posto che, come anche si legge nell’incipit della relazione Illustrativa “gli effetti della crisi economica si protrarranno per un lasso di tempo certamente non breve” e “gli interventi pubblici di sostegno sono destinati ad esaurirsi e dunque non potranno, nel lungo periodo, contenere e risolvere i profondi mutamenti del tessuto socio-economico provocati dalle restrizioni collegate alla pandemia”. Senza intervento tali imprese non saranno in grado di garantire la propria continuità aziendale non avendo “idonei mezzi o strumenti per analizzare e comprendere la situazione in cui si trovano né per evitare che la crisi degeneri in dissesto irreversibile”.
[1] Proposta di legge C.2810, recante “Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di specializzazione e di accesso alla professione forense, nonché delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati” con commento a mia firma in Eutekne.info del 05.01.2021 “La proposta di legge della riforma delle professioni ed il contrasto con il Codice della Crisi” , [2] Il testo della relazione ministeriale recita “Per tutte le categorie professionali, il comma 4 dispone che l’iscrizione all’elenco sia subordinata anche al possesso di specifica formazione, che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate”, il che potrebbe lasciar intendere che la formazione si riferisca alle sole categorie dotate di Albo. Il dubbio risulta fugato dall’ulteriore disposizione di commento che dispone “L’esperto dovrà acquisire una specifica formazione, secondo un percorso adeguato che sarà tratteggiato, come si dirà meglio di seguito, da un decreto dirigenziale che individuerà le materie di studio e la tipologia del docente; la formazione, nel rispetto delle linee indicate dallo stesso decreto, potrà essere gestita dagli ordini professionali, dalle università e, nel caso in cui gli esperti non siano iscritti ad albi professionali, dalle associazioni di riferimento”. [3] “Va sottolineato ancora che la professionalità richiesta all’esperto è molto specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale. Per tale motivo è previsto che la nomina debba avvenire tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna CCIAA del capoluogo di regione – oltre a quelle delle provincie autonome di Trento e di Bolzano – nel cui territorio si trova l’ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta l’impresa istante e che l’iscrizione può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate” pag. 5 Relazione Illustrativa [4] Art. 356 “ 2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere b), c) e d), del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto articolo 4, comma 5, lettera b), e' di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera b), devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato”. [5] “Al fine di consentire l’individuazione dell’esperto munito della professionalità e delle competenze necessarie rispetto alla singola impresa istante, al momento del deposito dell’istanza di nomina, l’imprenditore deve depositare una serie di documenti che, sostanzialmente, forniscono un quadro generale della situazione contabile e debitoria dell’impresa. Si tratta di documentazione utile anche all’esperto nominato in quanto gli consente di valutare con sollecitudine, sentito l’imprenditore, la ragionevole perseguibilità del risanamento e di avviare le trattative solo se le ritiene utili rispetto alle condizioni in cui versa l’impresa.” Pag. 4 Relazione Illustrativa
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