La pandemia in atto nel nostro Paese comporterà, inevitabilmente, dei riflessi anche sull’applicazione della disciplina concorsuale; si tratterà di valutare se e come il sistema sia in grado di reagire, e quali possano essere i correttivi da attuare sulle future crisi.
La questione attiene, in primo luogo, ai rimedi che occorrerà mettere in campo allorquando, effettuata per tutti la ripartenza, ci si troverà in un contesto dove tutte le imprese saranno costrette, stante il disallineamento dei flussi di tesoreria ante-Covid-19, a fare i conti con la liquidità disponibile atta a fronteggiare le richieste di pagamento da parte dei fornitori, a loro volta clienti di altre aziende, inseriti naturaliter in un sistema generale ad evidente rischio di implosione.
In detto contesto, quale può essere la reazione più avveduta, dopo lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo codice della Crisi e dell’insolvenza ?
Sicuramente il sistema delle riforme, frutto di un graduale intervento, contiene elementi di grande efficacia ma, di certo, non è facilmente adattabile al mutato scenario; e ciò ha indotto il legislatore a spostare in avanti l’applicazione rinviandola ad un momento auspicabilmente più maturo ad accogliere sollecitazioni.
E così è ora possibile solo immaginare un “Mini Codice Covid-19”, con l’introduzione di una propedeutica procedura di “moratoria” del debito e di una misura di attivazione più ampia del già noto strumento del c.d. ’“ombrello protettivo” tipico delle procedure concorsuali; ciò, in attesa del ritorno alla normalità; con l’esigenza, però, di contemperare una misura generalizzata con le naturali insidie che si nascondono nelle pieghe dell’abuso dello strumento.
In tal senso, sarà possibile prevedere l’introduzione di Sezioni Specializzate dei Tribunali - come evocato, seppur per altri fini, dalla prima bozza di riforma - cui affidare l’esame delle domande di accesso ad una procedura che potrebbe stare a metà tra i dettami del 182-bis co.6 del RD 267/42 e le disposizioni previste in tema di allerta, magari prevedendo diverse tipologie di richiesta, alcune maggiormente semplificate (per sostenere un piano meramente dilatorio), altre intermedie(intese a corredare una mera richiesta di accesso alla “transazione fiscale e contributiva”), altre più strutturate sul modello degli attuali 161 e 182-bis L.Fall.
Sarà, allora, determinante dare immediata attuazione alle disposizioni ora contenute negli art. 356-358 CCI, formando i professionisti della crisi di impresa e gli attestatori cui sarà demandato il delicato compito di certificare lo “stato di salute” dell’azienda, pre e post marzo 2020, prevedendo un‘attestazione che, sulla base dei già previsti standard, sia implementata da una sorta di analisi “sdoppiata” dell’azienda e da una valutazione prospettica che tenga conto dei prevedibili nuovi scenari (fondata sui principali studi di mercato).
Richiedendo, così, già in sede cautelare, un importante screening dell’impresa che intende accedere ai benefici, con il condivisibile intento di isolare quelle aziende la cui difficoltà scaturisce dalla crisi sistemica, e separarle da quelle che, già prima dell’effetto Covid-19, non possedevano le caratteristiche per restare correttamente sui mercati.
Occorrerà inoltre introdurre, si ritiene per le sole imprese che superino detta “prova di resistenza”, ulteriori e più strutturate agevolazioni sugli attuali obblighi di ricapitalizzazione e sulla continuità aziendale, nonché sull’esenzione degli obblighi di richiedere il proprio autofallimento, codificando nuovi “temporanei” concetti di crisi ed insolvenza; ciò in maniera più massiccia di quanto ora previsto dalla norma emergenziale.
Potendo ritenere al momento bastevole l’attuale sistema che regola la finanza interinale, magari da rivisitare con i dettami presenti nel nuovo Codice della Crisi, da concedere attraverso i già noti meccanismi dei prestiti urgenti e di quelli a corredo del piano.
Prendendo spunto da quanto sopra esposto, si propone una lettura organica che spinge per un ulteriore intervento normativo maggiormente organico che, attingendo a piene mani dal Codice della Crisi, sia in grado di gestire medio tempore il mondo concorsuale.
Potendo trovare immediata applicazione, senza grandi traumi, le norme sulla liquidazione giudiziale (per vero non grandemente incise dalla riforma), oltre che quelle sugli istituti di regolazione della crisi e sui gruppi di imprese e, non da ultime, le disposizioni in tema di liquidazione controllata del sovraindebitato, per via delle gravi ripercussioni economiche attese anche sulle economie familiari.
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