La recente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 segna il limite dell’ingresso nella nuova concorsualità con un testo destinato ad operare per lungo tempo e con riferimento a tutti gli istituti sia di matrice prettamente giudiziale, che di derivazione “negoziale”.
Il Codice della Crisi, recato dal D.Lgs. 14 del 12 gennaio 2019, entra in vigore con efficacia immediata, ma solo con riferimento alle procedure aperte a far data dal 15 luglio 2022. L’articolo 390 del CCI, regolando la disciplina transitoria, dispone, infatti, che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e per l’apertura del concordato preventivo e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del decreto sono definiti secondo le vecchie disposizioni; parimenti dicasi per le procedure pendenti a detta data. Si convalida, così, il principio del “tempus regit actum”, regolando espressamente la sorte sia delle procedure avviate prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi, che di quelle a quel tempo pendenti. La previsione consente, ad ogni buon conto ed almeno in parte, di venire in soccorso ad un sistema che rischia il default già nella sua prima applicazione, stante la mancanza di regole in ordine al materiale popolamento dell’Albo previsto dal Regolamento di cui al DM 3 marzo 2022 n. 75, per il quale si segnala la negata concreta operatività legata alla necessità di attendere un “decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore”. In pratica, il Regolamento è operativo ma manca la possibilità di presentare le candidature per l’assenza di specifiche tecniche della domanda. La circostanza che i ricorsi per dichiarazione di fallimento e di apertura delle altre procedure di risoluzione della crisi depositati prima dell’entrata in vigore del decreto siano definiti secondo le pregresse disposizioni determina un naturale slittamento dell’avvio delle nuove regole applicative, quantomeno per le liquidazioni giudiziali, posto che le stesse potranno essere dichiarate ex art. 49 CCI solo a seguito del completamento dell’istruttoria di cui all’art. 41 CCI. Maggiori problematiche si pongono, invece, per le domande prenotative di cui al nuovo articolo 44 CCI per le quali il Tribunale sarà chiamato ad officiare un Commissario Giudiziale senza poter concretamente attingere dall’Albo previsto.
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