L’articolato normativo introdotto con la decretazione di urgenza affidata al D.L. 24 agosto 2021, n. 118 ha trovato il suo naturale epilogo nella Legge di conversione n° 147, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°254 del 23.10.2021. Nel mentre, in conformità a quanto annunciato, è stato reso noto il contenuto del Decreto Dirigenziale che ha visto la luce in data 28.09.2021.
Le modifiche attuate hanno profondamente inciso anche la posizione dei futuri “esperti” con alcune limitazioni per l’accesso al titolo abilitante.
La prima formulazione della norma, che privilegiava i dottori commercialisti - ai quali non veniva richiesta alcuna dimostrazione di pregressa esperienza - aveva stimolato la reazione delle altre categorie professionali, in particolare quella degli Avvocati i quali avevano rivendicato parità di ruolo.
L’effetto della rivisitazione ha assunto una diversa portata, con l’opposto risultato di aver esteso il requisito dell’esperienza anche ai dottori commerciali, che ora vengono posti sul medesimo piano degli avvocati.
La riformulata norma recita che “Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza”.
L’uso della congiunzione “e” ha fatto nascere qualche perplessità, giungendo ad ipotizzare addirittura un richiamo al possesso congiunto dell’iscrizione all’Albo dei Commercialisti ed a quello degli Avvocati, con una quasi certa esclusione di tale singolare prospettazione.
Modifica che, per altro verso, sembra aver premiato (ma come si vedrà solo apparentemente) le spinte degli Ordini professionali che, rivendicando un ruolo primario, risultano, tuttavia, meri destinatari di un ulteriore obbligo, senza assumere alcun ruolo di protagonista nella scena organizzativa della composizione negoziata.
Ai sensi dell’emendato comma 5 “ La domanda di iscrizione all’elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un’autocertificazione attestante l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.
L’articolato modificato pone un primo problema di precisa individuazione del requisito nella misura in cui attua una distinzione tra ciò che deve essere “documentato” e ciò che, invece, può essere oggetto di “autocertificazione”.
Il richiamo ai comma 3 e 4 impone, per le prime due categorie (id est Dottori Commercialisti ed Avvocati), un obbligo di “documentare” precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa (comma 3) [1]; ed anche il possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.(comma 4) [2]; nonché la possibilità di “autocertificare” l’assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae , a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000 dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza.
Sicché oggetto di prova documentale è non solo il requisito quinquennale dell’iscrizione e la precedente esperienza (sulla quale bisognerà ritornare in seguito), ma anche la formazione obbligatoria del percorso articolato nelle 55 ore; relegando l’autocertificazione, evidentemente, agli “altri” obblighi formativi ed al curriculum (che, come detto, costituiranno titolo preferenziale nella scelta da parte della Commissione)..
Tuttavia l’emanato “Regolamento” [3] del CNDCEC stabilisce, all’art. 2, un corredo documentale costituito da: “a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili” e “ b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”; consentendo poi di produrre, oltre al curriculum ed al consenso al trattamento dei dati, “c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo” ed anche alternativamente, con una riserva non prevista dal dettato normativo, una “dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni”.
Vi è poi l’altra problematica sopra accennata di riempire di contenuti l’enigmatico ed imbarazzante requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa” dovendosi (soprattutto gli ordini professionali) domandarsi quale documentazione produrre e quanti incarichi allegare.
Volgendo lo sguardo alla prima versione del decreto (ed alla conseguente relazione illustrativa) e prendendo a riferimento quanto il legislatore aveva immaginato per la specializzazione dei soli avvocati, parrebbe, in prima analisi, doversi riferire a tutte quelle esperienze maturate nel campo della sola ristrutturazione (e non in quello della liquidazione) [4]; tuttavia il richiamo, già dall’impianto originario della norma, anche alla “crisi d’impresa” apre ad un’interpretazione “a maglie larghe” [5] lasciando presumibilmente, ma ragionevolmente, aperta la soglia di ingresso a tutti coloro che hanno già maturato precedenti esperienze anche nelle operazioni di liquidazione del patrimonio. [6]. D’altronde la nuova figura del Curatore, come oggi si prospetta dopo l’intervento riformatore del D.Lgs. 5/2006, non va più nel senso “punitivo”, essendo valorizzata la conservazione, anche nel fallimento (e nella futura liquidazione giudiziale), degli assetti aziendali sia nei casi di affitto (art. 104-bis L.Fall) che di cessione dell’azienda (art. 105 l.Fall.), anche eventualmente preceduta dall’esercizio provvisorio ex art. 104 ter L.Fall.; così come il requisito pare attagliarsi, anche per assonanza terminologica, a tutte quelle esperienze, ovviamente riferite ai soli imprenditori, contemplate nell’organico “Codice della Crisi e dell’Insolvenza”.
In ordine, poi, al dato quantitativo, in mancanza di espressa previsione (che invece si rinviene nel parallelo percorso richiesto ai consulenti del lavoro) è agevole accedere ad un’interpretazione estensiva potendo ragionevolmente ritenere che l’aspirante “esperto” possa limitarsi a documentare anche un solo incarico; laddove maggiori esperienze potranno rilevare ai fini del “rafforzamento” della sua posizione che andrà valorizzata dalla Commissione in sede di nomina.
Qualche finale considerazione merita la residuale categoria dei soggetti che non risultano appartenere ad alcun Albo ai quali è consentito di conseguire un titolo abilitante all’iscrizione (seppur, almeno sembra, limitatamente al settore in cui questi ha operato) anche nelle ipotesi in cui questi abbia concluso, quand’anche positivamente (ma a condizione che “non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento”) [7], un unico percorso di risanamento della sua impresa.
[1]3. gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all’albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell’elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. [2] 4. L’iscrizione all’elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. [3]Regolamento sulle modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili” recita all’articolo 2 “Modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati degli iscritti nell’Albo raccolti dagli Ordini territoriali 1. Ai fini dell’inserimento nell’elenco esperti indipendenti ex art. 3 D.L. 24 agosto 2021, n. 118, il dottore commercialista e l’esperto contabile presentano la domanda di iscrizione all’Ordine territoriale di appartenenza. 2. La domanda è corredata della documentazione comprovante: a) l’iscrizione da almeno cinque anni nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; b) le precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa; c) l’autocertificazione attestante l’assolvimento dell’obbligo formativo, ovvero dalla dichiarazione dalla quale risulta che produrranno l’attestazione relativa all’assolvimento dell’obbligo formativo entro trenta giorni; d) il curriculum vitae, oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all’atto della nomina come titolo di preferenza; e) il consenso dell’interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione,ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.”. [4] Si veda Relazione Illustrativa allo Schema di decreto legge recante misure urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia “Va sottolineato ancora che la professionalità richiesta all’esperto è molto specifica e attiene strettamente alla ristrutturazione aziendale. Per tale motivo è previsto che la nomina debba avvenire tra i soggetti iscritti in elenchi formati presso ciascuna CCIAA del capoluogo di regione – oltre a quelle delle provincie autonome di Trento e di Bolzano – nel cui territorio si trova l’ufficio del registro delle imprese in cui è iscritta l’impresa istante e che l’iscrizione può essere richiesta solo da professionisti di esperienza o da altri soggetti muniti di competenze ben determinate. Possono far parte dell’elenco innanzitutto gli iscritti da almeno cinque anni all’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, gli iscritti all’albo degli avvocati che, avendo la medesima anzianità di iscrizione prevista per i dottori commercialisti, documentino precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, e, inoltre, i consulenti del lavoro che, oltre all’anzianità di iscrizione nell’ordine professionale di appartenenza di cinque anni, forniscano prova di avere preso parte, in almeno tre casi, a procedure di ristrutturazione portate a termine con successo. A queste categorie si affianca quella di coloro che, avendo gestito imprese nell’ambito di procedimenti di risanamento conclusi in maniera efficace, possono fornire il necessario supporto all’imprenditore in crisi avendo operato nel suo stesso settore o in settori similari che ne rendano utilizzabile l’esperienza e la professionalità acquisiti” …. “ Per gli iscritti agli albi professionali dei dottori commercialisti ed esperti contabili, degli avvocati e dei consulenti del lavoro è richiesta un’anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, al fine di assicurare che gli stessi abbiano maturato un’adeguata esperienza professionale. Si è inoltre ritenuto che, mentre la specifica formazione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, unita all’anzianità di iscrizione, sia sufficiente per conferire a tale categoria un’adeguata competenza in materia aziendale, per gli avvocati ed i consulenti del lavoro tale competenza debba essere dimostrata attraverso specifica documentazione, attestante l’esperienza e i risultati raggiunti nella ristrutturazione aziendale. La diversa regolamentazione è determinata dalla varietà delle competenze ed esperienze professionali proprie degli avvocati e dei consulenti del lavoro, non necessariamente formati nel settore aziendalistico. [5] Anche perché la precisione, in termini di strumenti e di numero di incarichi, con la quale è stato disciplinato l’accesso dei consulenti del lavoro e degli altri soggetti non iscritti agli albi indirettamente conferma che il requisito di accesso richiesto per Dottori Commercialisti ed Avvocati debba assumere una valenza più generale [6] E dunque esperienze maturate quali Curatori, Commissari Giudiziali, Commissari Liquidatori, attestatori, advisor (a condizione che riescano a documentare il lavoro svolto), gestori delle crisi da sovraindebitamento, commissari nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e nelle procedure di amministrazione straordinaria, amministratori giudiziari e, forse, finanche gli esperti nominati dal Tribunale per operazioni straordinarie ed i professionisti che abbiano operato valutazioni di aziende o di rami in procedure a carattere giudiziale (richiamando anche l’apposita formazione prevista nel Decreto Dirigenziale) [7] Dovendosi chiedere cosa accada nell’ipotesi in cui l’azienda risanata fallisca dopo l’accreditamento dell’esperto
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