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Immagine del redattoreTommaso Nigro

Spunti di riflessione sul nuovo Codice della Crisi e dell’Insolvenza

Il sistema delle vendite nel nuovo diritto concorsuale.

L’art 216 al comma 2 stabilisce, come il riformato art. 107 L.Fall,. che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati; di esse si occupa il curatore o un soggetto delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile, cfr. comma 3).

E qui pare che il legislatore abbia, nel tentativo di rinvigorire il ruolo del Giudice Delegato, commesso qualche passo falso.

Non vi è dubbio che, anche per quanto è dato leggere nella relazione ministeriale, “Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore”; dunque disponendo che le vendite possano essere certamente svolte dal Curatore o dal delegato alle vendite ma secondo le modalità stabilite con ordinanza del Giudice Delegato, o anche direttamente dal medesimo Giudice Delegato quando dispone che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili.

La norma, però, andrebbe meglio coordinata con la disposizione dell’art. 213 che, tratteggiando il programma di liquidazione, sembra attribuire al curatore, come è sempre stato, il potere di determinare la strategia e le modalità della liquidazione.

Ed infatti, “il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all’approvazione del comitato dei creditori”, ma ancor più “ 3.Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo.

Dunque quelle stesse “modalità” che, del pari, sono “stabilite con ordinanza del Giudice Delegato” all’art. 216, così creando un evidente “conflitto di poteri”.

Conclusivamente, a mio avviso, la norma di sistema va evidentemente rivista in quanto, così strutturata, rischia una evidente implosione dovendo immaginare che il Curatore, prima di definire la sua strategia di vendita ed esporla nel programma di liquidazione, debba prima transitare da una preventiva disposizione del Giudice Delegato.

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