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La nomina del pre commissario nel nuovo Codice della crisi: facoltatività o obbligatorietà ?

La disciplina attinente la nomina del commissario giudiziale nelle procedure di accesso al concordato preventivo e nell’omologazione degli accordi di ristrutturazione ha subito parziali innovazioni anche a seguito dell’introduzione del correttivo lasciando, però, ancora irrisolti alcuni dubbi derivanti dalla non del tutto organica tecnica redazionale.

Il riformato articolo 44 1° comma lettera b) dispone che il tribunale “nel caso di domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo nomina un commissario giudiziale”; successivamente, al comma 4, oggi riformato dall’intervento correttivo, prevede che “nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, il Tribunale può nominare un commissario giudiziale; la nomina del commissario giudiziale deve essere disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale.”

La combinata lettura dei distinti commi dell’articolo in commento, anche per effetto del riformato comma 4 giusta l’intervento del correttivo, induce a ritenere che la nomina del commissario (che è poi quello che comunemente è definito il pre-commissario) sia facoltativa nel solo caso di accordo che sia richiesto in assenza di istanze volte alla declaratoria di liquidazione giudiziale, dovendosi ritenere obbligatoria in tutti gli altri casi.

In ciò facendo affidamento sulla nuova espressione utilizzata “nomina” in alternativa al “può nominare” già presente al 6° comma dell’art. 161 L.Fall, e sul tenore della stessa relazione ministeriale che, nel commento all’articolo, recita “Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di ristrutturazione ma solo se vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale”.

Conferma indiretta si ritrova anche nel comma 1 lettera c) dell’art. 44 dove, in tema di obblighi informativi, viene previsto che il procedimento sui svolga “sotto la vigilanza del commissario giudiziale” riproponendo, ma eliminando l’inciso, la pedissequa disposizione contenuta nel VII comma dell’art. 161 L.Fall, “ sotto la vigilanza del commissario giudiziale, se nominato”.

Soluzione interpretativa che però, a ben vedere, stride con la disposizione di cui alla successiva lettera d) del medesimo articolo, dettata in materia di fondo spese previsto “in caso di nomina del commissario giudiziale” ( a meno di non voler pensare che il legislatore abbia voluto riferirsi anche al caso di accordo senza domanda di liquidazione); ma soprattutto con il comma 1 dell’art. 47 dove viene disposto che “ 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, verificata l’ammissibilità della proposta e la fattibilità economica del piano ed acquisito, se non disponga già di tutti gli elementi necessari, il parere del commissario giudiziale, se nominato ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera b),”; ed anche con il comma 2 dell’art. 46 a mente del quale “il Tribunale può assumere ulteriori informazioni … e acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato”; lasciando così intendere che vi sia, nel concordato, un’ipotesi ( per vero non si comprende quale!) in cui il commissario possa non essere precedentemente nominato.

Conclusivamente, essendo il Legislatore intervenuto sugli articoli in commento, deve ritenersi che il contrasto di norme sia del tutto sfuggito richiedendosi così un ulteriore sforzo di coordinamento nella stesura del testo definitivo che entrerà in vigore (salvo ulteriori proroghe) il prossimo 15 agosto.

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