Il nuovo art. 105, che ricalca il precedente art. 172 , pur riprendendo i principali contenuti della norma previgente non contempla più la disposizione finale “ III. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni”. Ciò stante deve ritenersi del tutto preclusa la possibilità di servirsi di tale figura professionale che invece permane nella liquidazione giudiziale all’art. 195 a mente del quale “2.Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore”. In alternativa sarebbe possibile recuperare la possibilità di nomina dell’ausiliario solo attraverso una applicazione analogica del richiamato articolo 195, o per effetto di un rimando all’articolo 129, dettato in materia di coadiutore ( quest’ultima possibilità per vero complicata dal mancato richiamo dell’art. 92, che regola i poteri del commissario giudiziale).
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