Approda in Gazzetta il testo definitivo del Decreto Legge 08 aprile 2020 n° 23 che, con l’art. 5, rinvia tout court l’entrata in vigore del Codice della Crisi di impresa, così riscrivendo l’art. 389 “il presente decreto entra in vigore il 1 settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2”. Comma, quest’ultimo, che richiama, tra gli altri, gli articoli 356 (istituzione dell'Albo) e 357 (funzionamento dello stesso Albo) e che, per effetto del mancato intervento, risultano tutt’ora vigenti (salvo l’attuale inapplicabilità concreta considerato che l'art. 357 rimanda per l'effettivo funzionamento ad un decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, non ancora emanato e da adottarsi entro il 30 giugno 2020).
C’è da chiedersi, allora, se l’intervento normativo è, ancora una volta, scarsamente organico o se permane una volontà legislativa intesa ad anticipare, rispetto anche al nuovo termine del 1 settembre 2021, la creazione dell'Albo, che potrebbe trovare concreta applicazione all’esito della pubblicazione del decreto di cui sopra. Se ciò risultasse confermato sarebbe opportuno disporre anche una immediata entrata in vigore dell’art. 358 che disciplina, tra gli altri, le modalità di scelta dei professionisti da parte dell’autorità giudiziaria.
Disposizioni maggiormente certe aiuterebbero anche la formazione dei Curatori e Commissari in un contesto storico in cui maggiormente sentita è la necessità di adeguate professionalità.
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